Il dipendente ha appena incollato un contratto confidenziale in ChatGPT. La vostra azienda è pronta a risponderne?
- Borelli

- 25 giu
- Tempo di lettura: 5 min
A cura dell'Avv. Cecilia Tanzi
I dati sono noti e allarmanti. Una ricerca internazionale del 2025 rileva che il 68% dei dipendenti utilizza strumenti AI gratuiti tramite account personali, e il 57% di questi inserisce dati sensibili nei prompt.
In Italia il fenomeno è ancora più esteso: 8 dipendenti su 10 usano già strumenti di intelligenza artificiale non approvati dall'azienda.
E mentre l'84% delle grandi imprese italiane ha acquistato licenze per strumenti di AI generativa, solo il 9% ha costruito una governance AI realmente strutturata.
Il divario tra adozione tecnologica e presidio legale è il vero problema. La Shadow AI non è una questione di disciplina interna: è un rischio legale a quattro piste, che corre simultaneamente su GDPR, penale individuale, responsabilità 231 dell'ente e danno reputazionale. E la notizia peggiore è che l'azienda risponde anche se non sapeva.
1. GDPR: il trattamento illecito è già in corso
Ogni volta che un dipendente incolla dati aziendali — un nominativo, un dato contrattuale, una cartella clinica, un estratto conto — nel prompt di un tool AI non approvato, sta violando l'art. 29 GDPR: chi agisce sotto l'autorità del titolare «può trattare i dati personali solo se istruito in tal senso». Se l'istruzione manca, il trattamento è illecito. Punto. Non c'è consenso, non c'è base giuridica ex art. 6, non c'è appiglio.
E se i server del provider stanno fuori dall'UE, si aggiunge un trasferimento internazionale illecito in assenza di adeguatezza ex art. 45 o di garanzie ex art. 46 GDPR.
Il conto, in caso di violazione, arriva fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale (art. 83, par. 5). Sul piano penale individuale, l'art. 167, comma 2, d.lgs. 196/2003 prevede la reclusione da uno a tre anni per il dipendente che tratta dati sensibili a fine di profitto — e sì, fare prima una relazione conta come profitto.
2. Datore di lavoro: l'ignoranza non è una difesa
Il GDPR non ammette ignoranza. L'art. 24 impone all'azienda di adottare «misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente». L'art. 32 alza l'asticella: le misure devono garantire un «livello di sicurezza adeguato al rischio». Con l'88% dei dipendenti che usa AI di nascosto, ad esempio, restare fermi è già una violazione.
L'art. 11 della legge n. 132/2025 — la legge italiana sull'AI — impone che l'uso dell'AI sul lavoro sia «sicuro, affidabile, trasparente» e che il datore informi il lavoratore. Se l'azienda non sa che i dipendenti usano AI, non può informarli. Se li informa ma non li forma, scatta l'art. 2087 c.c.
E la Cassazione penale non lascia scampo: il datore che non forma risponde, a titolo di colpa specifica.
Sul fronte europeo, l'art. 4 dell'AI Act (Reg. UE 2024/1689), in vigore dal 2 febbraio 2025, impone un obbligo autonomo di alfabetizzazione IA del personale. Ancora un tassello che l'azienda inerte sta già violando.
3. D.Lgs. 231/2001: il cuore del problema
Qui la faccenda si fa seria. Il catalogo è l'art. 24-bis, rafforzato dalla L. 90/2024 sulla cybersicurezza nazionale.
Primo reato presupposto: accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.). Non serve forzare una password. La Cassazione ha chiarito da tempo che commette accesso abusivo anche chi, pur abilitato, compie operazioni «di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso è consentito» (Cass. pen., Sez. V, n. 11994/2017). Il dipendente è autorizzato ad accedere ai database aziendali per lavorare. Se estrae dati e li carica su un server esterno, sta facendo tutt'altro. Sanzione per l'ente: da 200 a 700 quote.
Secondo: danneggiamento di dati (art. 635-ter c.p.). Se i dati finiscono in un server estero e diventano inaccessibili o alterati, scatta anche questo. Fino a 400 quote.
Il criterio di imputazione: interesse o vantaggio (art. 5). Il dipendente che usa ChatGPT per fare prima una relazione sta agendo nell'interesse dell'azienda. I criteri sono «alternativi e concorrenti»: interesse ex ante, vantaggio ex post (Cass. pen., Sez. IV, n. 18413/2022). L'unica via di fuga è il comma 2 dell'art. 5: l'ente non risponde se il dipendente ha agito «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi». Ma con 8 dipendenti su 10 coinvolti, è statisticamente insostenibile. L'interesse aziendale è quantomeno concorrente.
La colpa di organizzazione: è qui che si decide tutto. La responsabilità 231 non è vicaria. È responsabilità propria dell'ente, per non aver costruito un assetto organizzativo capace di prevenire il reato. La Cassazione lo ha scolpito: «la colpa di organizzazione costituisce elemento costitutivo dell'illecito amministrativo che grava sull'accusa l'onere di provare specificamente» (Cass. pen., Sez. IV, n. 570/2023). E l'assenza del modello «integra circostanza atta a dimostrare la sussistenza della colpa di organizzazione», da accertare «attraverso l'individuazione di specifici deficit di cautela propri dell'assetto organizzativo, causalmente collegati con il reato presupposto» (Cass. pen., n. 18413/2022).
Tradotto: se mancano policy, formazione, blocchi tecnici e sistema disciplinare, quei deficit sono specifici, documentabili, e il nesso causale con il data breach è già scritto.
Prova liberatoria?
Inesistente. L'art. 6 d.lgs. 231/2001 esonera l'ente solo con MOG efficace, OdV autonomo, elusione fraudolenta del modello e assenza di omessa vigilanza. Ma l'88% di utilizzo non autorizzato è la prova statistica che il modello — se esiste — non ha funzionato.
E per finire, la responsabilità dell'ente sopravvive anche se il singolo dipendente non viene mai identificato: «può essere affermata sulla base della oggettiva e non contestata sussistenza del reato-presupposto, prescindendo dall'accertamento dell'effettiva responsabilità personale» (Cass. pen., Sez. III, n. 24058/2024).
Le sanzioni interdittive (art. 9, comma 2) — interdizione dall'attività, revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni — per chi opera in settori regolamentati possono fare più danni della sanzione pecuniaria.
4. Il conto finale: anche il danno reputazionale corre
Data breach da notificare, risarcimenti ex art. 82 GDPR, azioni di classe, titoli sui giornali. Il danno reputazionale arriva dopo, ma spesso è quello che lascia il segno più profondo.
Il colpo d'occhio: cosa rischia l'azienda

Le cinque cose da fare. Subito.
1. Blocchi tecnici immediati. Non serve la policy perfetta: bloccare oggi l'accesso ai tool AI non autorizzati dalla rete aziendale, disabilitare il copia-incolla verso finestre esterne sulle postazioni che trattano dati sensibili, attivare proxy e DLP.
2. Policy scritta e firmata. Un documento chiaro: quali tool sono autorizzati, per quali attività, con quali dati (mai personali, mai contrattuali di terzi, mai segreti aziendali). E le sanzioni disciplinari per chi viola.
3. Formazione obbligatoria, subito e con cadenza semestrale. Niente slide generiche. Esempi concreti: «questo prompt contiene dati personali → vietato», «quest'altro è anonimo → consentito». Così è soddisfatto anche l'obbligo di AI literacy ex art. 4 AI Act.
4. MOG 231 aggiornato. AI risk come area di rischio autonoma, con mappatura dei reati presupposto ex art. 24-bis; protocolli specifici che vietino espressamente il caricamento di dati personali o riservati in tool AI non aziendali; obblighi di segnalazione all'OdV; sistema disciplinare con sanzioni effettive per l'uso non autorizzato.
5. Registro dei trattamenti e DPIA. Inserire nel registro ex art. 30 GDPR la voce «uso di strumenti AI da parte dei dipendenti». Se i tool trattano dati su larga scala o dati sensibili, la DPIA è obbligatoria ex art. 35 GDPR.
Perché il momento di agire è adesso
La Shadow AI non è un rischio emergente: è un rischio già concretizzato, che viaggia alla velocità di un copia-incolla. Ogni giorno in cui l'azienda non ha policy, non ha blocchi tecnici, non ha formato il personale, è un giorno in cui la colpa di organizzazione si consolida e la prova liberatoria si allontana.
La cassetta degli attrezzi c'è: GDPR, d.lgs. 231, AI Act, legge 132/2025 offrono sia gli obblighi sia le leve per costruire una difesa credibile. Ma vanno attivate. Perché quando arriva il data breach — o peggio, l'ispezione — la domanda non sarà «come è potuto succedere?». Sarà: «cosa avevate fatto per impedirlo?». Ed è lì che si misura la differenza tra un'azienda preparata e una che ha chiuso gli occhi.
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