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Omaggi natalizi e fringe benefit, la disciplina

Determinazione del reddito da lavoro dipendente - Consulenza in pillole di Amanda Zanoni


Ai sensi dell’art 51 TUIR “Co. 1 Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. […] Co.3 (…) Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.


N.B. Per il 2025, 2026 e 2027 (art. 1 commi 390 - 391 della L. 207/2024), la soglia di esenzione è elevata a 1.000 euro o, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro.

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla diffusione della consuetudine aziendale di omaggiare i dipendenti, a ridosso delle festività natalizie, con veri e propri doni.


Partendo dal classico “cesto” alimentare, recentemente il dono più diffuso è quello dei c.d. buoni d’acquisto. Tali buoni sono definiti dal TUIR “documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

A tale consuetudine spesso non si aggiunge quella, peraltro obbligatoria, di dichiarare formalmente l’erogazione degli omaggi ai dipendenti. Questo è solitamente dovuto all’importo esiguo dei doni, ritenendo superfluo inserirlo correttamente tra le voci figurative del cedolino.


Effettivamente, avendo la certezza che ci manterremo al di sotto delle soglie di esenzione, la mancata registrazione non intacca l’eventuale imponibilità dell’omaggio. Tuttavia, è fondamentale registrare correttamente l’avvenuto riconoscimento ai fini di legalità e interesse fiscale del datore di lavoro. Sappiamo infatti che gli omaggi ai dipendenti non sono spese di rappresentanza, ma puro costo del personale. Ai fini IRPEF, questi costi sono deducibili, indipendentemente dal fatto che il fringe benefit sia esente o imponibile per il lavoratore. 


L’unico costo indetraibile nel caso degli omaggi ai dipendenti, riguarda l’IVA, almeno nel caso in cui i beni ceduti non rientrino nell’attività propria dell’impresa. Qualora, invece, i beni fossero prodotti o commercializzati dall’impresa erogante, l’IVA sarebbe detraibile, al pari di un normale acquisto.


Novità 2025la principale novità per il 2025 è il requisito della tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità del costo per l’azienda. La legge di Bilancio 2025 ha previsto che, per rendere deducibili le spese sostenute per omaggi e fringe benefit, il pagamento debba avvenire tramite mezzi tracciabili, come carte di debito o credito, carte prepagate, bonifici bancari o postali, assegni bancari e circolari.


In conclusione, la possibilità di dedurre quasi interamente il costo dei fringe benefit ed il contestuale aumento dei tetti di esenzione degli stessi, garantiscono ai datori di lavoro di incidere con maggior forza sul benessere economico dei propri dipendenti, ottenendo il massimo beneficio con il minimo sforzo. Difatti, laddove si volesse premiare i dipendenti con un riconoscimento monetario, si andrebbe incontro - a parità di potere d’acquisto - a costi più che raddoppiati per i datori di lavoro.


È infine importante, ai fini del reale benessere dei dipendenti, fare una valutazione prioritaria circa lo strumento da utilizzare per la premialità, ponderando attentamente la composizione della popolazione aziendale ed il conseguente bisogno da colmare. 

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