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Art. 2113 c.c.: Accordi Transattivi in Sede Protetta - Assistenza Sindacale Effettiva e Luogo di Firma dell'Accordo

Pillole di Legge - Avv. CECILIA TANZI


L'articolo 2113 del Codice civile rappresenta una delle norme cardine del diritto del lavoro, disciplinando la validità delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili. La giurisprudenza di Cassazione ha sviluppato nel tempo un orientamento consolidato sui requisiti necessari per la validità degli accordi transattivi in sede protetta, con particolare attenzione all'effettività dell'assistenza sindacale e al luogo di sottoscrizione dell'accordo.


Il Principio dell'Effettività dell'Assistenza Sindacale

La Suprema Corte ha chiarito che "le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura" (Cassazione Civile, ordinanza n. 18503/2023).


L'effettività dell'assistenza non si presume dalla mera presenza formale del rappresentante sindacale, ma deve essere valutata "in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione" per verificare "se sia stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa" (Cassazione Civile, ordinanza n. 9286/2025).


Il Riparto dell'Onere Probatorio

Un aspetto cruciale riguarda il riparto degli oneri probatori, che varia significativamente a seconda del luogo di sottoscrizione dell'accordo. Come precisato dalla Cassazione Civile con ordinanza n. 1975/2024: "se la conciliazione è stata conclusa nella sede 'protetta', allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva. Pertanto graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale. Se invece la conciliazione è stata conclusa in una sede diversa, allora l'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, nonostante la sede non 'protetta', il lavoratore, grazie all'effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte".



La Questione del Luogo di Sottoscrizione: Orientamenti Contrastanti


Sul tema del luogo di sottoscrizione dell'accordo, la giurisprudenza di Cassazione presenta orientamenti non sempre uniformi, che meritano particolare attenzione.


L'Orientamento Rigoroso: Nullità della Sede Aziendale

Un primo orientamento, particolarmente rigoroso, considera la sede aziendale incompatibile con la validità della conciliazione. La Cassazione Civile con ordinanza n. 9286/2025 ha stabilito che "la conciliazione non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette di cui all'art. 2113, ultimo comma, c.c., in quanto manca del carattere di neutralità indispensabile a garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore".

Questo orientamento è stato rafforzato dalla Cassazione Civile con ordinanza n. 10065/2024, che ha precisato come "la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere".


L'Orientamento Funzionale: Validità Condizionata all'Effettiva Assistenza

Un secondo orientamento, più flessibile, considera il requisito della sede sindacale non come formale ma funzionale. La Cassazione Civile con ordinanza n. 1975/2024 ha chiarito che "la necessità che la conciliazione sia sottoscritta presso una sede sindacale non costituisce un requisito formale, bensì un requisito funzionale volto ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e a garantire che la conciliazione corrisponda ad una volontà genuina e non coartata".


Sedi Equiparabili: Il Caso del Consulente del Lavoro

Interessante è la posizione assunta dal Tribunale del Lavoro di Catania con sentenza n. 2618/2025, che ha ritenuto valida una conciliazione sottoscritta presso lo studio del consulente del lavoro della società, precisando che "tale luogo, pur non coincidendo con la sede di un sindacato, non è assimilabile alla sede aziendale, essendo il consulente del lavoro un soggetto terzo estraneo alla datrice di lavoro, non incardinato stabilmente nella struttura aziendale e ad essa non legato da rapporto di dipendenza, con conseguente carattere di neutralità idoneo a garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore".


I Requisiti Formali della Conciliazione Sindacale

La giurisprudenza ha precisato che "una conciliazione sindacale, per essere qualificata tale ai fini dell'articolo 411 c.p.c., comma 3, e articolo 2113 c.c., comma 4, deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore" (Cassazione Civile, ordinanza n. 17818/2023).

Il requisito della fiduciarietà "può ritenersi normalmente integrato dalla firma contestuale del lavoratore e del rispettivo rappresentante sindacale", non essendo necessaria una previa conoscenza personale, purché il rappresentante appartenga al sindacato cui il lavoratore è iscritto (Tribunale di Roma, sentenza n. 7062/2019).


Conseguenze della Violazione: Nullità o Annullabilità

Quando i requisiti per la validità della conciliazione sindacale non sono rispettati, la giurisprudenza ha chiarito che si determina la nullità dell'accordo. Come precisato dalla Cassazione Civile con ordinanza n. 17818/2023, la violazione determina "la nullità, e non la mera annullabilità, della conciliazione, sia per violazione formale di norma imperativa (mancanza di assistenza sindacale), sia quando il contenuto della transazione concerna la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, potendo ciò implicare la rinuncia a connessi diritti futuri".


Considerazioni Pratiche per i Professionisti


L'evoluzione giurisprudenziale evidenzia la necessità di particolare cautela nella predisposizione degli accordi transattivi. I professionisti devono prestare attenzione non solo all'effettività dell'assistenza sindacale, ma anche al luogo di sottoscrizione, privilegiando sempre le sedi sindacali o comunque luoghi caratterizzati da neutralità rispetto al datore di lavoro.


La recente giurisprudenza suggerisce un approccio prudenziale che tenga conto sia dell'orientamento più rigoroso, che considera tassative le sedi protette, sia di quello più flessibile, che valorizza l'effettività sostanziale dell'assistenza. In ogni caso, rimane fondamentale documentare adeguatamente le modalità di svolgimento della conciliazione e garantire che il lavoratore sia posto in condizione di comprendere pienamente la portata delle rinunce sottoscritte.

La materia continua a evolversi, richiedendo un costante aggiornamento sugli orientamenti giurisprudenziali più recenti per garantire la massima tutela sia dei diritti del lavoratore sia della certezza giuridica degli accordi raggiunti.

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