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Trasferimento del lavoratore e incompatibilità ambientale: i limiti che ogni professionista deve conoscere

Pillole di Legge - Avv. CECILIA TANZI 


Oggi affrontiamo uno dei temi più delicati e ricorrenti nella pratica giuslavoristica: il trasferimento per incompatibilità ambientale. Un istituto che, pur non avendo natura sanzionatoria, può incidere profondamente sulla vita lavorativa e personale dei dipendenti. Vediamo insieme cosa dice la giurisprudenza più recente e quali sono i confini entro cui si muove questo potere datoriale.


Cos'è davvero l'incompatibilità ambientale? 

Partiamo dalle basi. L'incompatibilità ambientale non è una sanzione disciplinare mascherata, ma un provvedimento organizzativo che trova fondamento nell'art. 2103 del Codice Civile. Come ha chiarito la Cassazione civile, Sezione Lavoro (sentenza n. 2143 del 2017), questo trasferimento "non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., ed è subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza dell'impiegato in una determinata sede".

La caratteristica distintiva? Prescinde completamente dalla colpa del lavoratore. Il Tribunale del Lavoro di Milano (sentenza n. 1558 del 2024), lo ha ribadito con chiarezza: "il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità ambientale ha natura organizzativa e non disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., e prescinde dalla colpa del lavoratore trasferito come dall'osservanza delle garanzie sostanziali o procedimentali stabilite per le sanzioni disciplinari".


I presupposti: quando scatta l'incompatibilità Ma quando si può davvero parlare di incompatibilità ambientale? Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1955 del 2013) ha fornito una definizione precisa: "il presupposto essenziale del trasferimento per incompatibilità ambientale è quindi che sussista obiettivamente una situazione di fatto per effetto della quale la permanenza dell'impiegato in una determinata sede è di nocumento al prestigio, al decoro o alla funzionalità dell'amministrazione, mentre è irrilevante che tale situazione dipenda o meno dal comportamento volontario dell'interessato".

Attenzione: non serve che il danno si sia già verificato! Il TAR Lazio (sentenza n. 9277 del 2021) ha precisato che il trasferimento "può essere adottato anche quando tale bene giuridico viene semplicemente messo in pericolo, senza che sia necessario che risulti già danneggiato".


I limiti al potere datoriale: non tutto è permesso Nonostante l'ampia discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro, esistono limiti precisi che la giurisprudenza ha delineato con crescente chiarezza.


  • Il controllo giurisdizionale: il Tribunale di Brescia (sentenza n. 106 del 2019) ha stabilito che "il controllo giurisdizionale deve limitarsi ad accertare la corrispondenza tra il provvedimento e le finalità poste a suo fondamento, l'oggettività delle esigenze organizzative e l'assenza di natura punitiva o discriminatoria, senza potersi estendere al merito della scelta gestionale e organizzativa del datore di lavoro".

  • Il divieto di vessatorietà: un limite importante emerge dalla scelta della sede di destinazione. Il TAR Marche (sentenza n. 332 del 2021) ha chiarito che "l'amministrazione incontra un limite concettuale interno, derivante dalla funzione non sanzionatoria dell'istituto, costituito dal divieto di disporre un trasferimento che assuma connotazioni vessatorie".

  • La necessità di motivazione adeguata: anche se non richiede le garanzie dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il trasferimento deve essere motivato. Il Consiglio di Stato ha annullato un trasferimento basato su "fatti desunti da dichiarazioni di parte risultate non attendibili in sede di accertamento penale, in assenza di autonomi riscontri oggettivi condotti dall'amministrazione".


Consigli pratici per la difesa 

Quando ci troviamo di fronte a un trasferimento per incompatibilità ambientale, la strategia difensiva deve concentrarsi su:


  • Verifica dell'oggettività dei presupposti: esistono davvero situazioni di fatto che compromettono il funzionamento dell'ufficio?

  • Controllo della proporzionalità: la sede di destinazione è ragionevolmente collegata alla rimozione dell'incompatibilità?

  • Esclusione di finalità ritorsive: il trasferimento nasconde intenti punitivi o discriminatori?

  • Valutazione delle tutele specifiche: sussistono diritti particolari (legge 104, rappresentanze sindacali) che potrebbero prevalere?


Tendenze giurisprudenziali 

La giurisprudenza più recente mostra una tendenza verso un controllo più penetrante sui presupposti fattuali, pur mantenendo il rispetto per la discrezionalità organizzativa. Il TAR Sicilia-Catania (sentenza n. 1060 del 2024) ha ribadito che "il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità non può essere né debole, né forte, ma deve sempre essere effettivo (com'è imposto dall'art. 113, secondo comma, Cost.) con riguardo a ogni categoria di atti amministrativi".

In conclusione, l'incompatibilità ambientale rimane uno strumento potente nelle mani del datore di lavoro, ma non illimitato. La chiave per una difesa efficace sta nel verificare attentamente la sussistenza dei presupposti oggettivi e l'assenza di finalità improprie, senza dimenticare le tutele specifiche che potrebbero prevalere sull'interesse organizzativo.

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