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Destinazione TFR, cosa cambia nel 2026

  • Immagine del redattore: Borelli
    Borelli
  • 6 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Consulenza in pillole di Amanda Zanoni 



Con la legge di Bilancio 2026 (l. 199/2025), il nostro Paese si sta addentrando in un contesto di importanti variazioni del sistema previdenziale, con specifico riferimento alla gestione del TFR.

Se con la Finanziaria del 2007 si è iniziata una lenta sensibilizzazione verso l’importanza di rinforzare la previdenza complementare, con questa Legge di Bilancio si determina una rapida accelerazione sia alla destinazione del TFR a forme complementari e sia alla messa in sicurezza del TFR maturando nelle casse delle aziende.


La logica dietro la manovra è, da un lato, quella di salvaguardare la posizione dei lavoratori di aziende versanti in situazioni di gravi difficoltà e, dall’altro, rendere quanto più autonomi i lavoratori nel proprio sostentamento futuro. Da tempo la crisi demografica che imperversa nel nostro Paese, rende il sistema previdenziale del “primo pilastro” quantomeno incerto nell’assolvimento dei suoi obblighi verso i pensionati del domani.


TFR, elementi e disciplina fino al 31.12.2025

Il TFR, o trattamento di fine rapporto, è un elemento differito della retribuzione disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile. Differito perché, pur maturando durante l’intera durata del rapporto di lavoro, la sua erogazione viene, appunto, differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.


Il TFR si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5.

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Questa particolare forma di retribuzione non è immutabile: come si è detto sopra, esso matura continuamente durante la durata del rapporto di lavoro, ma è anche suscettibile di rivalutazione in funzione dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo nazionale.


In pratica, al 31.12 di ciascun anno, con esclusione della quota maturata durante l’anno appena trascorso, il TFR maturato viene incrementato applicandogli un tasso costituito dall’1,5 % in misura fissa e dal 75% dell’indice ISTAT dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

Sono escluse dalla rivalutazione le quote TFR versate dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare.


Con l’introduzione della Legge n. 296/2006 (Finanziaria del 2007), il lavoratore, all’atto dell’assunzione e comunque entro sei mesi da essa, doveva decidere e comunicare se mantenere il TFR maturando in azienda o trasferirlo alla previdenza complementare. La scelta poteva essere espressa o tacita, c.d. “silenzio-assenso”: in caso di mancata comunicazione esplicita, decorsi sei mesi, il TFR veniva automaticamente versato al fondo di previdenza complementare di categoria, indicato nel CCNL.


La previdenza complementare

La previdenza complementare, disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il “secondo pilastro” del sistema pensionistico ed il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di “primo pilastro”. Essa ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base.

Sono forme pensionistiche complementari:


  • i fondi pensione negoziali, c.d. “fondi chiusi”: sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale;

  • i fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazioni;

  • i piani individuali pensionistici (PIP): sono i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale;

  • i fondi pensione preesistenti: sono fondi pensione già esistenti al 15 novembre 1992, ovvero prima del Decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 (provvedimento abrogato dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) che ha istituito la previdenza complementare.



Legge di Bilancio 2026: novità TFR

Con la Legge n. 199/2025 vengono introdotte importanti novità in merito alla destinazione del TFR lasciato nelle casse aziendali, con l’obiettivo di ampliare la platea delle aziende soggette al versamento del TFR al fondo di Tesoreria INPS. Il Fondo di Tesoreria INPS, istituito dall’art.1, c. 749 – 766, L. 296/2006 (D.M. 30 gennaio 2007), garantisce ai dipendenti privati l’erogazione del trattamento di fine rapporto. Viene inoltre incentivato il versamento del TFR alla previdenza complementare.

In tal senso, le date da ricordare sono due:


  1. Dal 01 gennaio 2026, infatti, sono tenuti al versamento del TFR all’INPS i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio attività, hanno raggiunto la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, che ad oggi sono tuttavia ancora esclusi dall’obbligo. Per i soli 2026 e 2027, infatti, la soglia di riferimento sarà quella dei 60 dipendenti, che diventerà 50 dal 2028 e 40 dal 2032.


  2. Dal 01 luglio 2026 i lavoratori neoassunti nel settore privato vedranno la loro adesione automatica al fondo di categoria, a meno che non manifestino esplicitamente una scelta diversa entro 60 giorni. In questo modo si rivede il classico meccanismo del “silenzio-assenso”.



Conclusioni

Il tema previdenziale e, in un certo senso, finanziario, diventa quindi oggi ancora più cruciale nella vita dei lavoratori, ma specialmente in quella di coloro che sono più lontani dall’età pensionabile.


Considerando la sofferenza che caratterizza il nostro Welfare nazionale, siamo tutti chiamati ad approfondire la nostra cultura finanziaria e la nostra strategia personale, in ottica di autotutela e massimizzazione del TFR maturando durante la nostra vita lavorativa.


Alla luce di quanto sopra, il consiglio rivolto alla platea degli interessati è quello di approfondire pro e contro dei fondi “chiusi” e delle diverse soluzioni “aperte” disponibili sul mercato, valutando i ritorni finanziari del medio/lungo termine. Quanto più si è giovani, tanto più questo momento rappresenta un’opportunità per il futuro previdenziale individuale.



 

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