NASpI e risoluzione consensuale: attenzione agli errori di impostazione
- Borelli

- 22 apr
- Tempo di lettura: 1 min
La recente pronuncia della Corte di Cassazione (con l’ordinanza n. 6988/2026) riporta al centro un tema spesso sottovalutato nella gestione degli esuberi: la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non dà diritto alla NASpI, anche quando si inserisce in un processo di riorganizzazione aziendale e prevede un incentivo all’esodo.
Il principio è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni: la NASpI spetta esclusivamente nei casi di disoccupazione involontaria. E un accordo tra le parti, per sua natura, non rientra in questa fattispecie.
Nella pratica, però, accade frequentemente che le uscite vengano gestite attraverso accordi consensuali dando per implicito l’accesso all’indennità.
È proprio qui che nasce il problema: quando non si distingue correttamente tra gli strumenti giuridici, si rischia di generare aspettative errate nei lavoratori e di esporre l’azienda a possibili criticità.
Le conseguenze possono essere concrete: dalla richiesta di restituzione della NASpI da parte dell’INPS, fino all’apertura di contenziosi, con un impatto anche sul piano reputazionale. Per questo motivo diventa fondamentale rivedere con attenzione le modalità con cui vengono strutturate le uscite.
‼️Il punto centrale è uno: non è il contesto (esubero o riorganizzazione) a fare la differenza, ma il modo in cui viene formalizzata la cessazione del rapporto, e se questo avviene in sede protetta.
Gestire correttamente queste fasi significa tutelare l’azienda, evitare rischi e garantire trasparenza nei confronti dei lavoratori.
Se stai affrontando una riorganizzazione o stai valutando uscite incentivate, è il momento giusto per fare chiarezza.
Scarica la guida
Confrontiamoci prima di definire gli accordi: un’impostazione corretta oggi evita criticità domani.
📩 Scrivici in privato o contatta Borelli Servizi per una consulenza dedicata.


Commenti