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Whistleblowing e diffamazione: quando la segnalazione diventa reato

Segnalare un illecito è un diritto. Farlo male può costare caro. Ecco dove passa il confine.


A cura dell'Avv. Cecilia Tanzi



C'è una domanda che ogni professionista prima o poi si sente rivolgere: «Posso segnalare quello che sta succedendo in azienda senza rischiare una querela?». La risposta, come sempre in diritto, è: dipende. Dipende da dove si segnala, cosa si racconta e come lo si racconta.


La disciplina del whistleblowing, riordinata dal d.lgs. 24/2023, ha costruito attorno al segnalante una protezione solida: immunità da ritorsioni, riservatezza garantita, esenzione da responsabilità. Ma questa protezione non è una patente per dire qualsiasi cosa su chiunque. Quando la segnalazione smette di essere tale e diventa un attacco gratuito alla reputazione altrui, il diritto penale riprende il suo spazio, e con esso l'art. 595 c.p.: diffamazione.


Il punto di partenza: cosa dice la legge

L'art. 16 del d.lgs. 24/2023 è chiaro. La protezione scatta solo se, al momento della segnalazione, il segnalante aveva «fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere». Non si chiede la prova assoluta — sarebbe irrealistico — ma non basta nemmeno il sospetto o il sentito dire. Serve un fondamento ragionevole.

E c'è un comma, il terzo, che fa da spartiacque: se viene accertata — anche solo con sentenza di primo grado — la responsabilità penale del segnalante per diffamazione o calunnia, ogni tutela decade. Il whistleblowing non tollera abusi.


Il discrimine che conta: a chi lo stai dicendo?


La Cassazione ha tracciato questa linea con la sentenza n. 34809 del 2011, ed è il punto fermo da cui partire.

Se la segnalazione segue i canali previsti dalla legge — canale interno aziendale, ANAC, autorità giudiziaria — il margine di rischio è ridotto. La denuncia è coperta dall'esercizio del diritto (art. 51 c.p.), e l'unico limite vero è la calunnia: non puoi accusare qualcuno sapendo che è innocente.

Ma se la segnalazione diventa pubblica — un post sui social, un'intervista, una mail a tutta l'azienda — il regime cambia radicalmente. A quel punto non sei più un whistleblower, sei un comunicatore pubblico, e la legge ti chiede molto di più: devi poter provare il nucleo dei fatti che racconti, devi precisare che si tratta di circostanze ancora da accertare, e devi evitare accuse generiche, inverosimili o manifestamente ridicole.

In sintesi: più ti allontani dal canale riservato e ti avvicini alla piazza pubblica, più la legge alza l'asticella. La segnalazione interna gode della massima protezione; la divulgazione pubblica della minima.



Non basta dire il vero: devi anche dirlo bene

Anche quando i fatti segnalati sono sostanzialmente veri, c'è un ulteriore ostacolo: il linguaggio. La giurisprudenza lo chiama «limite di continenza espressiva» e significa, in parole povere, che non puoi trasformare una segnalazione in un regolamento di conti verbale.

Insulti, sarcasmo gratuito, attacchi alla persona invece che ai fatti, iperboli non necessarie: tutto questo può far scattare la diffamazione anche se il contenuto della segnalazione è fondato. Il criterio è semplice: le espressioni che usi devono essere funzionali a ciò che vuoi comunicare. Se sono sovrabbondanti, se servono solo a umiliare, se colpiscono la persona e non il comportamento, hai superato il limite.



Il caso insidioso: la segnalazione riservata ai superiori

C'è un'ipotesi che merita attenzione particolare: la segnalazione indirizzata in busta chiusa ai superiori gerarchici. La forma riservata non sterilizza automaticamente un contenuto diffamatorio. Se il testo della segnalazione è obiettivamente lesivo e gratuito, il fatto che sia rimasto dentro le mura aziendali non salva il segnalante. Anche qui il discrimine è la proporzione tra ciò che si scrive e lo scopo che si persegue.



In pratica: come orientarsi

Per il professionista chiamato ad assistere un segnalante — o un segnalato — la verifica preliminare si fa su tre livelli:

· Il canale. La segnalazione è passata dai canali ufficiali o è finita sui social, sulle chat, nelle mail a tappeto? Se è la seconda ipotesi, il rischio-penale è concreto e va valutato subito.

· Il fondamento. I fatti segnalati poggiano su qualcosa di solido — documenti, testimonianze, dati verificabili — o sono impressioni, illazioni, voci di corridoio? Il «fondato motivo» richiesto dalla legge non è uno standard irraggiungibile, ma esclude la segnalazione basata sul nulla.

· Il linguaggio. Il testo della segnalazione è misurato, pertinente, ancorato ai fatti? Oppure trasmoda in attacchi personali, epiteti, insinuazioni gratuite? Se la risposta è la seconda, la scriminante del diritto di critica rischia di non operare.


Tre domande, da porsi in quest'ordine. E se una sola delle risposte è sbagliata, il confine tra whistleblowing e diffamazione potrebbe essere già stato superato.

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